Ultima modifica: 25 Settembre 2021

DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

Segreteria Ufficio III

U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Prot. Alisa n. 5143 del 02 Marzo 2020

Su indicazione del Presidente Giovanni Toti e della Vicepresidente Assessore alla Sanità Sonia Viale, nelle prossime ore le opportune determinazioni.

DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

1. art. 4 comma c) “la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti”.

Ad integrazione e parziale rettifica della “Circolare esplicativa per certificato medico malattia di riammissione a scuola” trasmessa in data 28 febbraio u.s., si precisa quanto segue.

Si ricorda che il certificato medico NON è necessario se l’assenza è riferibile esclusivamente al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5 giorni e NON è intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.

Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma scritta un’autocertificazione che riporti di:

“Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati”.

Per ogni dubbio è possibile rivolgersi al pediatra, al medico di famiglia o contattare Numero Unico Emergenza 112.

  1. Art. 3 comma b) “nei servizi educativi per l’infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui all’allegato 4”

Si indicano di seguito le caratteristiche dei prodotti da utilizzare:

1)      Soluzioni idroalcoliche per il lavaggio mani (rif. allegato 4 punto a): devono essere un presidio medico chirurgico contenenti la quantità minima di alcol del 60% (gel in commercio nella grande distribuzione di solito non indicano quantità di alcol; quantità inferiori non hanno potere germicida)

2)      Prodotti disinfettanti a base di cloro o alcol per le superfici (rif. allegato 4 punto f):

  1. A base di ipoclorito di sodio  alla percentuale dello 0,1% (corrispondente 1000 ppm). Devono essere presidi medico chirurgici.
  2. Non usare la candeggina domestica né l’alcol denaturato al 95% perché non sono presidi medici chirurgici.

Si raccomanda di leggere attentamente le etichette per un uso corretto dei prodotti, in particolare per il tempo di contatto con le superfici.

Cordiali saluti

Walter Locatelli

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALISA

 

Circ. 52 Misure di igiene pubblica




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